(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36/14386 del 20 dicembre 2004; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 2, dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall'Art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005». 2. Al comma 3, dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'Art. 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: «ªentro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2006». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 21 dicembre 2004 CAVALLERA